(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 10 dicembre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

   la seguente legge:

                               Art. 1.

Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti

   1.  Per  gli  impianti  di  distribuzione  di  carburanti,  le cui
autorizzazioni siano state confermate ai sensi dell'art. 10, comma 7,
della  legge  regionale  6  marzo  2002,  n.  8  (Nuove  norme per la
programmazione,   razionalizzazione  e  liberalizzazione  della  rete
regionale  di  distribuzione  dei  carburanti e per l'esercizio delle
funzioni  amministrative),  in  assenza  delle  verifiche previste ai
sensi  del  medesimo  art.  10,  comma  1,  i  Comuni  verificano  la
compatibilita'   territoriale   degli   impianti   sulla  base  delle
fattispecie  individuate dall'art. 8 del decreto del Presidente della
Regione  16  dicembre  2002,  n.  0394/Pres.  (Approvazione  piano di
programmazione  e  razionalizzazione  della rete di distribuzione dei
carburanti),  entro  il  termine di centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
   2.  I  Comuni,  a  seguito  della  verifica  di  cui  al  comma 1,
dispongono  la  sospensione  dell'autorizzazione  all'esercizio degli
impianti risultati incompatibili fino all'eventuale adeguamento degli
impianti stessi e comunque non oltre il termine di un anno dalla data
del  provvedimento di sospensione. Decorso tale termine in assenza di
adeguamento,   i   Comuni  dichiarano  la  decadenza  delle  relative
autorizzazioni  e  dispongono  la  chiusura e lo smantellamento degli
impianti a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni.
   3. In armonia con i principi di cui all'art. 83-bis, comma 17, del
decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la  competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
come  inserito  dalla  legge  di  conversione  6 agosto 2008, n. 133,
l'installazione  e  l'esercizio  di  un  impianto di distribuzione di
carburanti non possono essere subordinati al rispetto di vincoli, con
finalita'  commerciali, relativi a distanze minime tra impianti e tra
impianti  ed  esercizi  o  superfici minime commerciali o che pongono
restrizioni  od  obblighi  circa  la  possibilita'  di  offrire,  nel
medesimo   impianto   o   nella  stessa  area,  attivita'  e  servizi
integrativi.
   4.  Nelle  more dell'entrata in vigore di nuove norme regionali di
riordino  del  settore della distribuzione di' carburanti non trovano
applicazione le disposizioni in contrasto con l'art. 83-bis, commi 17
e 19, del decreto-legge n. 112/2008.
   5.  Ai fini di promuovere l'ammodernamento della rete distributiva
dei  carburanti, di integrare l'offerta e di sviluppare la diffusione
di  prodotti  a limitato impatto ambientale, l'installazione di nuovi
impianti  di  distribuzione  di  carburanti  dovra'  prevedere, oltre
all'erogazione di benzina e gasolio per autotrazione, anche quella di
GPL per autotrazione e di gas metano, o, in alternativa, di almeno di
uno dei due prodotti.
   6.  Nelle  more  dell'entrata  in  vigore di nuove disposizioni in
materia  di  orari  di  apertura,  di  chiusura e di turnazione degli
impianti  di  distribuzione  di carburanti, in applicazione dell'art.
83-bis,  comma  20,  del  decreto-legge  n.  112/2008, al comma 1-bis
dell'art.  2 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 17 (Criteri per
la  fissazione  degli  orari  di  apertura  e chiusura degli impianti
stradali  di  distribuzione  dei  carburanti  ai  sensi dell'art. 54,
lettera  d),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616), e successive modifiche, le parole «e comunque a fronte
della   chiusura   di  almeno  centocinquanta  impianti  nel  periodo
successivo  all'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2002,
n. 8,» sono soppresse.
   7.  Nell'osservanza  delle  condizioni  e  dei limiti recati dalla
normativa  comunitaria, con successivo provvedimento sono individuate
idonee  modalita'  e risorse per le seguenti finalita' e indirizzi di
intervento:
   a)   sostegno   alle   imprese   di  gestione  degli  impianti  di
distribuzione  di  carburanti  nella  fase di razionalizzazione della
rete  distributiva,  di  cui  alle  previsioni dei commi 1 e 2, e per
ammortizzare   le   casistiche   di  uscita  dal  sistema,  anche  in
abbinamento  alle misure gia' previste per il settore quali il «Fondo
nazionale  indennizzi  per la razionalizzazione della rete» di cui al
decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  7  agosto  2003
(Rifinanziamento  del  fondo  per  la razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti);
   b) valutazione, vista la situazione creatasi soprattutto nell'area
in  cui  era  venduto  sino  al  31  dicembre  2007  il carburante in
esenzione  di  accisa,  di  un  programma di contribuzione agli oneri
sostenuti  dai gestori di impianti di distribuzione di carburante per
l'espletamento degli adempimenti di gestione del sistema regionale di
contributo   all'acquisto,   da  determinarsi  secondo  modalita'  da
definire   con   successivo   provvedimento,  nell'ambito  di  quanto
consentito dalla normativa europea.